“Voglio solo essere libera di scegliere come e quando morire.” È l’appello lanciato da “Libera”, il nome scelto da una donna toscana di 55 anni, paralizzata a causa della sclerosi multipla a decorso progressivo primario, malattia di cui soffre dal 2007. Dopo un lungo iter, la donna ha ottenuto l’autorizzazione al suicidio medicalmente assistito, ma la sua condizione fisica non le consente di autosomministrarsi il farmaco letale.
Per questo motivo, ha chiesto che sia il suo medico di fiducia a compiere l’atto, ma l’attuale normativa italiana – in particolare l’articolo 579 del codice penale – punisce l’omicidio del consenziente, anche nei casi in cui la volontà del paziente sia chiara e documentata. Ora il caso arriva davanti alla Consulta, con udienza fissata per l’8 luglio 2025.
Dall’Asl alla Consulta: un percorso pieno di ostacoli
Nel marzo 2024, Libera aveva inoltrato all’Asl la richiesta di accesso al suicidio assistito, ricevendo inizialmente un parere negativo. Il motivo? Il rifiuto della donna di sottoporsi alla nutrizione artificiale tramite PEG, condizione che, secondo l’interpretazione allora vigente della sentenza Cappato/Dj Fabo (242/2019), comprometteva i requisiti per accedere alla procedura.
“La legge pretende che io mi sottoponga a un trattamento invasivo contro la mia volontà per poi interromperlo. È crudele e umiliante”, aveva dichiarato Libera, tramite l’Associazione Luca Coscioni, che da anni la assiste in questa battaglia.
Un primo spiraglio si è aperto con la sentenza 135/2024 della Corte costituzionale, che ha ampliato la definizione di trattamento di sostegno vitale. Ma la paralisi completa di Libera ha posto una nuova questione: chi somministra il farmaco se il paziente non può farlo da solo?
Il ricorso al tribunale e la questione costituzionale
Il team legale dell’Associazione Coscioni ha presentato ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze, chiedendo l’autorizzazione affinché sia il medico della paziente a somministrare il farmaco. In subordine, è stata richiesta la valutazione di costituzionalità dell’art. 579.
Il 30 aprile 2025, il tribunale ha accolto l’istanza e sollevato la questione alla Corte costituzionale, ritenendo “rilevante e non manifestamente infondata” l’eccezione, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, che tutelano rispettivamente i diritti inviolabili dell’uomo, il principio di uguaglianza, la libertà personale e il diritto alla salute.
Cappato: “In gioco il diritto all’autodeterminazione”
“La Consulta è chiamata a stabilire se un medico possa aiutare una persona nelle condizioni previste dalla legge a morire senza essere criminalizzato”, afferma Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. “Si tratta di una questione decisiva per il rispetto della libertà di scelta nel fine vita. La Corte costituzionale chiede da anni al Parlamento di legiferare, ma il vuoto normativo permane”.
Verso l’udienza dell’8 luglio: una sentenza che potrebbe fare storia
L’udienza dell’8 luglio 2025 potrebbe avere un impatto storico sulla legislazione italiana sul fine vita. Se la Consulta accoglierà l’eccezione, si aprirà la strada a una modifica dell’articolo 579, almeno nei casi in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla sentenza 242/2019, con consenso informato, sofferenze insopportabili e condizioni irreversibili.







































